Riconoscimento UNI 11790:2020

L’attuazione di un piano di recupero comportamentale del cane prevede capacità e competenze atte alla risoluzione e la prevenzione di problematiche. A tal fine il tecnico attua protocolli e strategie di problem solving. Quando parliamo di PROBLEM SOLVING STRATEGICO, ci riferiamo a un particolare modello di soluzione di problemi, formulato in maniera originale dal gruppo Nardone, (registrato anche come marchio) che ha alla base un’epistemologia e una logica ben precisa e, va quindi distinto dagli altri modelli.

(La scuola di formazione del modello di Psicoterapia breve strategica di Arezzo, già attiva dal 1988, viene riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione- M.I.U.R.)

Il Problem Solving Strategico si può applicare per definizione a qualunque tipologia di problema e ad ambiti decisamente diversi tra di loro poiché la sua struttura si è venuta a creare grazie a una ricerca-intervento di tipo empirico-sperimentale applicata a centinaia di casi, tanto che il Problem Solving Strategico è stato basilare per la messa a punto dei protocolli specifici di intervento terapeutico che compongono il modello di psicoterapia breve strategica. In altri termini, è la metodologia su cui si fondano i diversi approcci di intervento breve strategico: la psicoterapia, il coaching, il counseling, la consulenza aziendale, la performance personale e la cinofilia.

E’ ormai evidente quanto l’interazione fra uomo e cane sia pregiudicata dalle rispettive capacità comunicative e siamo orgogliosi di poter documentare che siamo pionieri nell’appicazione congiunta di un modello cinofilo di risoanza mondiale ancora in evoluzione con il modello di problem solving strategico del quale qui riportiamo, su concessione unica di Nardone Group, il processo storico.

STORIA DEL MODELLO BREVE STRATEGICO:

STORIA DEL MODELLO BREVE STRATEGICO

La storia del CounselCoaching
Per semplificare e rimandando il lettore alla “vasta bibliografia” abbiamo schematizzato e sintetizzato la evoluzione del Modello Breve Strategico.
1985
•Giorgio Nardone da avvio al primo progetto di ricerca per la messa a punto di un trattamento in tempi brevi sui disturbi fobici e ossessivi sotto la supervisione di Paul Watzlawick e John Weakland, iniziando cosi ad elaborare tecniche innovative per l’intervento su un’ area di patologia poco esplorata dal modello tradizionale del MRI.(Scuola di Palo Alto)
1990
•Paul Watzlawick e Giorgio Nardone iniziano a formulare, in maniera del tutto originale, il Modello di terapia breve strategica distinguendolo dalle altre forme di psicoterapia breve di stampo sistemico ed ericksoniano o di tipo cognitivo-comportamentale, definendone le prerogative epistemologiche-teoriche e applicative, il metodo della ricerca, la logica di problem solving strategico e le strategie di comunicazione terapeutica. Il tutto dette l’avvio a quella che poi sarà la moderna evoluzione della Psicoterapia Breve Strategica, presentata al largo pubblico nel 1990 attraverso la pubblicazione del manifesto dell’approccio evoluto L’arte del cambiamento.
2003
•Giorgio Nardone elabora, tra la miriade di stratagemmi e di artifici teorici che si trovano nella letteratura sia orientale che occidentale, una sua personale sintesi che racchiude la tradizione ma anche la moderna
applicazione, al fine di individuare criteri base per la messa a punto di specifici stratagemmi, così come per la formazione delle abilità strategiche.
Negli anni
•Negli anni vengono effettuate varie ricerche-intervento sui vari disturbi (fobici, ossessivi, panico, fobie, disordini alimentari, disfunzioni sessuali) Nel 2003 vengono presentati i risultati di uno studio longitudinale basato sulla valutazione dei risultati relativi all’efficacia ed efficienza differenziale di tutti i protocolli di trattamento per le differenti forme di psicopatologia elaborati e applicati nel decennio precedente su un totale di 3484 pazienti.
Risultati: 86% dei casi risolti con una media di 9 sedute.
•Inoltre a seguito di un prolungato studio condotto dal gruppo Nardone, non solo in ambito clinico ma anche in contesti istituzionali scolastici e familiari vengono individuati i moderni modelli di dinamica famigliare, in particolare viene evidenziata per la prima volta come la famiglia occidentale si regga soprattutto su dinamiche relazionali di iper-protezione e permissività. Sulla base di ciò sono state messe a punto tecniche di consulenza indiretta ovvero: trattare il problema senza la presenza della persona che ha il problema.
2004
•DIALOGO STRATEGICO Dopo un percorso di ricerca, applicazione realizzata nell’arco di 15 anni presso il centro di Arezzo, viene formulato il dialogo strategico, come sintesi evoluta dell’antica retorica del linguaggio ipnotico e della pragmatica, divenuta la tecnica più avanzata per condurre un singolo colloquio, capace di indurre radicalicambiamenti nell’interlocutore.
2009
•In virtù del lavoro svolto da Giorgio Nardone in ambito della logica di problem solving, che sottende alle strategie e agli stratagemmi terapeutici, viene esposto il modello della logica strategica/non ordinaria nella sua formulazione come modello logico/applicativo evoluto.
2015
•COUNSELCOACHING Breve STRATEGICO Strutturato da M. Cristina Nardone sulle basi del Modello Strategico, sfruttando al massimo le logiche non ordinarie, la potenza delle tecniche di Problem Solving e comunicazione, in particolare del dialogo strategico, il CounselCoaching strategico si distingue per la sua flessibilità e autocorrezione:
esso si adatta alla realtà alle quale si applica, in modo da guidare la persona a cambiare modo di comunicare e sentire gli eventi accompagnandola così ad apprendere.

ILCINOFILO propone un codice etico e richiede la sottoscrizione ad uno specifico codice deontologico. ILCINOFILO si avvale prioritariamente del modello di Problem Solving Strategico applicato all’ambito della cinofilia e rispetta ,nella formazione dei tecnici ,le normative C.O.N.I. al quale è affiliato attraverso M.S.P. (Movimento Sportivo Pololare-Italia) ,ente certificante dei percorsi ILCINOFILO.

C.O.N.I. si confà SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEGLI OPERATORI SPORTIVI (S.N.A.Q.)

Sin dalla sua prima adozione, lo SNaQ ha fornito le coordinate essenziali per un sistema di qualifiche e, conseguentemente, di formazione degli operatori sportivi rispettanodo:

la mappatura dei livelli sulla base del Quadro Europeo delle Qualifiche, in inglese “European Qualifications Framework” (generalmente abbreviato in EQF), che diventa il modello di riferimento anchesul territorio nazionale; UNI si riferisce a EQF.
• l’introduzione sistematica di un modello di accumulazione e trasferimento di crediti, costituiti da differenti esperienze formative (lezioni in presenza,studio individuale ed attività professionale), di cui vengono definiti principi e metodi di calcolo;
• la creazione di un sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, per garantire l’adeguamento di conoscenze e competenze dei tecnici sportivi;
• la differenziazione chiara tra quattro processi fondamentali:
» determinazione delle qualifiche e degli standard di competenza associati;
» erogazione della formazione;
» acquisizione della qualifica;
» rilascio (e rinnovo) della licenza atecnici sportivi per operare sul campo;
• l’inclusione di nuove qualifiche (es. preparatori atletici) e percorsi specializzanti nell’ottica della formazione continua.


Le Associazioni professionali sono concordi nell’affermare la necessità di disciplinare le professioni cinofile, così come nelle intenzioni nel DDL1902, auspicabilmente tenendo in considerazione la realtà già fortemente qualificata del settore e agendo sinergicamente con gli strumenti della normazione tecnica volontaria attualmente a disposizione; in particolare sarà necessario riferirsi al quadro normativo della Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi in cui si inseriscono le professioni cinofile. Specificamente ricordiamo che la Legge 4/2013 disciplina tre grandi ambiti delle attività professionali non regolamentate: l’associazionismo (associazioni professionali), i percorsi di qualificazione della professione (norma UNI e certificazione ) e la tutela degli utenti.

LEGGE 4/2013

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista. 5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
 
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all’art. 1: – Il testo dell’art. 117 della Costituzione, e’ il seguente: «Art. 117 (Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013). – La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’ legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’ legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». – Il testo dell’art. 2229 del codice civile, e’ il seguente: «Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali). – La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.». Il titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2005, reca: «Titolo III – PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA’ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI.».

L’evoluzione che il ruolo della relazione con il cane ha assunto nella nostra società, da cane da lavoro o con funzioni rurali a cane compagno di vita, impone una diffusione capillare di conoscenze relative alle esigenze e alla natura di questo animale; la prospettiva scientifica, che in questi ultimi anni può contare su numerosi e sempre più approfonditi studi, diventa fondamentale per controbattere nozioni preconcette e errate opinioni radicate nei più. Grazie alla comunità scientifica, oggi possiamo comprendere come funziona la mente dei cani e come essi si rapportino, attraverso il loro specifico sistema percettivo ed emotivo, alle condizioni ambientali in cui sono inseriti.

UNI 11790:2020 segna un cambiamento decisivo nel sistema di qualificazione delle professioni cinofile e rappresenta al momento l’unica norma di riferimento per la certificazione delle professioni in ambito cinofilo valida ai fini della legge N. 4/2013. I professionisti del settore potranno quindi avvalersi di una certificazione di conformità alla norma tecnica UNI per i profili dell’Educatore Cinofilo (EC) e dell’Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale (EsCAC).

Con l’avvento di questa prima norma tecnica UNI, l’auspicio è l’innesco di un positivo processo di riordino del settore cinofilo. Le figure professionali dell’Educatore Cinofilo e dell’Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale finalmente definite e qualificate dalla norma entrano a far parte di un sistema professionale della cinofilia basato sulla cooperazione tra i professionisti, in particolare con i medici veterinari. Da oggi il comune cittadino potrà rivolgersi, con maggiore consapevolezza, a professionisti certificati in conformità alla UNI 11790:2020 per percorsi di educazione cinofila (EC) o per gestire i comportamenti inappropriati del cane (EsCAC). Per quanto riguarda le patologie comportamentali, il Medico Veterinario Esperto in Comportamento potrà avvalersi dell’eventuale collaborazione con il professionista cinofilo in possesso di specifiche capacità professionali (EsCAC).

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con la Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute hanno preso parte attiva al Gruppo di Lavoro UNI/CT006/GL22 “Professioni Cinofile” che opera all’interno della Commissione Tecnica UNI 006 “Professioni non regolamentate”. Il gruppo di lavoro ha svolto un proficuo lavoro di confronto ed elaborazione di tutti i contenuti che compongono la norma tecnica UNI 11790:2020, mettendo a frutto le diverse competenze presenti nel gruppo.

(WWW.ISZVENEZIE.IT)

La nuova norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall’ articolo 2 e dagli articoli 4 e 5.

In questo modo le associazioni professionali si conformano alle finalità che la legge rimette alle associazioni, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

Ma attualmente il DDPL1902 resta un disegno di legge .

Spesso si equivoca sul termine “norma” per lasciar credere che una Norma UNI sia equivalente ad una legge ma non è così! Un documento tecnico dice solo “come fare bene le cose” ma, per esempio, non può creare nuove qualifiche professionali per attività riservate (che richiedono iscrizioni ad ordini e/o albi professionali) e legislativamente previste ed elencate (in base a specializzazioni aventi valore legale per esempio):

DDL102-Disegno Di Legge 1902

Onorevoli Senatori. – Il cane costituisce ormai parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese. I cani sono di fatto gli animali che più frequentemente condividono con il proprietario la vita sociale fuori dalle mura domestiche.
In Italia vivono circa sette milioni di cani. Quattro famiglie su dieci ne hanno uno in casa. Duecentomila di questi vivono in canili rifugio o canili sanitari. Altri settecentomila sono randagi, molti dei quali abbandonati dai loro padroni o perché nati da cucciolate indesiderate e impreviste. Un abbandono, oltre ad essere un atto moralmente riprovevole, è un reato, come stabilisce l’articolo 727 del codice penale che prevede l’arresto fino a un anno e una multa tra i 1.000 e i 10.000 euro.
I canili sul territorio nazionale sono 1.344 (tra canili sanitari e canili rifugio). Il 44 per cento di questi si trovano al Sud, il 37 per cento al Nord e il 19 per cento al Centro. Ogni animale costa tre euro e mezzo al giorno, mille e trecento euro all’anno. Centocinquanta milioni di euro complessivi all’anno solo per i canili rifugio, quelli che ospitano i cani in attesa di adozione. Centinaia anche i centri cinofili e di addestramento. Decine di migliaia gli operatori specializzati, i veterinari e i volontari.
In Italia, esclusi i medici veterinari, 35.000 persone lavorano nel settore cinofilo. Due milioni, se consideriamo l’indotto.
Sono numeri importanti. Eppure nel nostro Paese non esiste una regolamentazione univoca, coerente, onnicomprensiva, coordinata a livello nazionale. Il mondo della cinofilia è lasciato per lo più alla buona volontà di operatori e amministratori locali. Non dovrà più essere così. Il mondo cinofilo dovrà essere gestito soprattutto da professionisti certificati, dotti della materia, che sappiano come trattare i cani anche dal punto di vista comportamentale. Un passo necessario per ridurre al minimo gli abbandoni da parte dei padroni o le cessioni di proprietà per motivi comportamentali: un cane educato correttamente saprà relazionarsi senza problemi con diverse tipologie di persone, dai bambini agli anziani, saprà comportarsi correttamente in presenza di altri animali e affronterà senza alcun problema qualsiasi tipo di spostamento.
Per questi motivi le attività di educazione e di addestramento cinofilo divengono fondamentali per garantire una corretta gestione, anche in ambito urbano, nel pieno rispetto delle regole. Ed è qui che entra in gioco la figura del professionista cinofilo.
Oggi non esiste nessuna forma di regolamentazione per poter aprire un centro cinofilo, tranne il rispetto delle normative previste dalle aziende sanitarie locali (ASL) e l’autorizzazione del comune. I percorsi didattici o formativi sono in mano a scuole che sfornano corsi continui a discapito di qualità e formazione. Le regioni e i comuni non adottano registri di addestratori riconosciuti.
Oggi chiunque può aprire una partita IVA con codice ateco 96.09.04, relativo ai servizi di cura degli animali da compagnia. E, in caso di impossibilità ad aprire la partita IVA, è sufficiente aprire un’associazione sportiva dilettantistica, un’associazione di promozione sociale o un’associazione culturale. È sufficiente, quindi, frequentare un corso da educatore, istruttore o addestratore (solitamente di durata tra le 180 e le 250 ore; per una laurea triennale il numero minimo delle ore di lezione varia dalle mille alle duemila), presso uno degli enti di promozione sportiva, oppure un corso dell’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e si viene inseriti in un registro interno all’ente stesso.
Il mestiere di educatore, addestratore o istruttore cinofilo è di enorme responsabilità, in quanto un cane mal socializzato, mal educato e mal gestito, non solo è un cane non in grado di inserirsi correttamente nella società, ma è anche un cane a rischio abbandono.
Poi ci sono i canili. Non esistendo una legislazione nazionale chiara e stringente, in molti casi la loro gestione è affidata a volontari senza preparazione e competenze tecniche. Non esistendo, inoltre, protocolli univoci, ogni canile è gestito come meglio crede il gestore.
Infine, le adozioni. Al momento conta solo il numero di cani dati in adozione, senza tener minimamente conto della percentuale dei rientri (i cani adottati che vengono riportati in canile). Una percentuale che è molto più alta di quella fisiologica. Sintomo di cattiva gestione dell’istituto, prodotto anch’esso dalla non sufficiente professionalità degli addetti e, in alcuni casi, dalla poca serietà dei gestori dei canili.
Questo disegno di legge regolamenta le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, in quanto ad oggi la professione non ha iter e standard qualitativi. Chiunque può decidere di lavorare nel settore, senza nessun tipo di competenze o formazione.
Il disegno di legge, per il quale auspichiamo un rapido iter, si prefigge di introdurre la figura professionale di tecnico del comportamento cinofilo, il cui titolo sarà conseguito solo da chi avrà svolto corsi di formazione specifici (dai quali saranno esclusi coloro che praticano questo mestiere da tempo).
Il primo e unico documento ufficiale tecnico-normativo condiviso al livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è la norma CEN-CWA 16979/2016. Tale norma stabilisce i requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila; nonché unico organismo di certificazione internazionale specifico della professione cinofila. Tale documento si ispira alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Grazie al suo recepimento si andrà a sottoporre tutti i professionisti interessati all’educazione e all’addestramento del cane all’esame previsto dalla citata norma CEN-CWA 16979/2016, implementando la figura di « Dog Training Professional (DTP) » e le relative specializzazioni. Questa prevede l’aggiornamento continuo, al fine di garantire una preparazione reale, costante e al passo con i tempi. Essendo la professione strettamente connessa alle attività relative alle adozioni e ai percorsi di recupero comportamentale, si è pensato di utilizzare le figure di DTP e di DTP-B (Dog Training Professional con specializzazione in tecnico del comportamento) anche all’interno dei canili, considerando che non esiste oggi nessun obbligo di formazione cinofila per gli operatori di canile.
Questo disegno di legge vuole far sottoporre i 35.000 potenziali professionisti interessati all’addestramento del cane all’esame CEN CWA 16979/2016, al fine di « prevenire situazioni di stress, sofferenza e mancanza generale del benessere del cane ». Un passo necessario affinché la figura del professionista cinofilo non sia più auto-referenziata, ma richieda delle competenze tecniche specifiche (il documento definisce le regole generali di etica professionale, fino ad oggi mai contemplate da nessuna norma). Un passo importante anche per il benessere animale, in quanto un DTP ha le conoscenze e le capacità per lavorare con i cani, rispettandone i princìpi etologici, le doti e le memorie degli stessi.
Un DTP, specializzato in tecnico del comportamento (DTP-B), ha la giusta formazione, l’esperienza e la conoscenza per operare all’interno di strutture di canili, garantendo un maggior standard qualitativo finalizzato al benessere e all’adozione in tempi giusti, con giusta valutazione della famiglia adottante; ha competenze e conoscenza atte a operare in percorsi di rieducazione e recupero comportamentale.
La figura del tecnico del comportamento garantisce le competenze per valutare correttamente i cani ospiti del canile. Valutazione che, unita a una corretta analisi della famiglia adottante, facilita di molto il successo delle adozioni. Troppo spesso vengono affidati cani a famiglie non idonee per quei soggetti, con altissimo rischio di rientro degli stessi nei canili (a volte dopo poche settimane).
Inoltre, c’è la questione dei soggetti « difficili ». Cani che rimangono anni e spesso fino alla fine della loro vita confinati in un box. Cani che, se non correttamente seguiti all’interno del canile da persone competenti, avranno sempre poca visibilità e, di conseguenza, poca opportunità di adozione.
Con il presente disegno di legge si rende obbligatorio l’inserimento di DTP-B e DTP in numero proporzionale rispetto al numero di cani ospitabili dalla struttura. Ai DTP-B è assegnata la funzione di responsabile tecnico di operatori e volontari, con il ruolo di valutare i cani in entrata e quello di valutare sia il lavoro dei DTP, che degli operatori che quello dei volontari. Ai tecnici di comportamento cinofilo è anche assegnato il compito di formare gli operatori e i volontari, ai quali al termine della formazione deve essere fornito un certificato di idoneità, in assenza del quale il volontario non potrà operare in canile.
Il Ministero della salute italiano, che ha realizzato molte campagne per sensibilizzare sulla lotta all’abbandono e sul benessere degli animali, ricorda che occuparsi di un animale significa assumersi una serie di responsabilità, occuparsi in generale del suo benessere, della sua salute, delle condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni sociali con i suoi simili e del rapporto con il proprietario e le persone.
(https://www.senato.it)

DIFFERENZA FRA NORME E LEGGE- COSA SONO LE NORME UNI

Cosa sono le norme UNI?
Sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo “stato dell’arte”. In pratica le norme UNI descrivono “come fare bene le cose”.
Le caratteristiche fondamentali delle norme UNI sono:
Consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; Democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale; Trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione dei progetti di norma, tenendo i progetti stessi a disposizione degli interessati; Volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.
Le norme tecniche o standard sono documenti tecnici.
La norma tecnica non ha caratteristiche di obbligatorietà. Di solito tende ad autoaffermarsi per l’autorità dell’istituto di normazione che la emana e/o perché particolarmente richiesta/sentita dal mercato stesso. Al contrario norme proprietarie tendono ad andare contro l’interesse comune e a creare barriere.
In sostanza una Norma UNI è un documento tecnico che descrive degli standard per fare bene qualcosa ma in sè non ha alcun carattere di obbligatorietà. Perchè diventi obbligatoria (cioè cogente) occorre una legge che specificamente indichi che tale norma sia di obbligatoria applicazione ed ovviamente che indichi i destinatari della norma ed il relativo campo di applicazione.
(www.undersea.it)